Si informano i Sig.ri Professionisti e le Imprese che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 19 febbraio 2026 (pubblicato sulla G.U. n.41 del 19/02/2026), sono state introdotte importanti modifiche al regime amministrativo per la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del Codice della Strada.
A far data dal 20 febbraio 2026, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade (anche su suolo privato) o in vista di esse, non è più soggetta ad Autorizzazione preventiva, ma al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Al fine di garantire il corretto iter delle pratiche, si precisa quanto segue:
1. Irricevibilità delle Istanze di Autorizzazione
A partire dalla data sopra indicata, il portale telematico non consentirà più la compilazione di istanze ordinarie di autorizzazione. Eventuali pratiche presentate con la vecchia modulistica o al di fuori del portale telematico saranno dichiarate irricevibili e archiviate.
2. Efficacia dei Regolamenti Comunali e del PGIP
Si sottolinea che il passaggio al regime di S.C.I.A. non costituisce una deregolamentazione o liberalizzazione dei posizionamenti. Rimangono pienamente in vigore:
- Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP) del Comune.
- Il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.
- Tutti i limiti di contingentamento, zonizzazione e distanze minime ivi previsti.
3. Responsabilità del Tecnico Asseveratore
La S.C.I.A. dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una Relazione Tecnica Asseverata a firma di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito). Il tecnico, sotto la propria responsabilità penale, dovrà attestare in modo esplicito non solo la sicurezza statica e il rispetto del Codice della Strada, ma anche la totale conformità dell'impianto alle prescrizioni e ai contingentamenti previsti dal PGIP comunale vigente.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi o regolamentari (es. superamento delle quote di contingentamento, distanze non a norma), l'Amministrazione adotterà i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori previsti dall'art. 19 della L. 241/90, ordinando la rimozione del mezzo e la rimessa in pristino dei luoghi, con contestuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Vincoli Sovraordinati (D.Lgs. 42/2004) e Suolo Pubblico
- Aree vincolate: Qualora l'area di intervento ricada in zona tutelata ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la S.C.I.A. è subordinata alla preventiva acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica/Monumentale.
- Suolo Pubblico: Nel caso di installazioni su suolo pubblico, l'efficacia della S.C.I.A. rimane subordinata al preventivo rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Validità Temporale
Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del C.d.S.), il titolo abilitativo formatosi tramite S.C.I.A. ha validità per un periodo di tre anni. Alla scadenza, sarà necessario presentare apposita pratica di rinnovo attestante il permanere delle condizioni originarie.
6. Modalità di Presentazione
Nelle more dell'adozione di una modulistica unificata nazionale/regionale, è stato pubblicato un apposito modulo S.C.I.A. transitorio all'interno del portale telematico
Il personale del servizio SUAP rimane a disposizione per eventuali chiarimenti all'indirizzo email suap@cmlaghi.bg.it o al numero 3204314102 (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle 8:30 alle 12:15)